Finanziamenti

Detrazione fiscale fino al 110% della spesa: approfitta della super-agevolazione per ristrutturare casa

Superbonus110

Superbonus 110%

Richiedi un rimborso delle spese in un'unica soluzione.

Superbonus 110%

Richiedi un rimborso delle spese in un'unica soluzione.

Cos’è il Superbonus e come funziona

Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) lo Stato ti riconosce un Superbonus sui lavori di riqualificazione che migliorano l’efficienza energetica della tua casa e la rendono più resistente ai terremoti. Chiedendo il rimborso nella dichiarazione dei redditi recuperi le spese in 5 anni. Solo per le spese sostenute nel 2022 la detrazione sarà ripartita in 4 quote annuali.

  • Vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022*
  • Riguarda specifici interventi di miglioramento dell’edificio, ed entro certi limiti di spesa
  • Si aggiunge alle detrazioni già in vigore con i bonus precedenti: Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione.

*Solo per i condomìni che entro il 30 giugno 2022 eseguiranno i lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Per le case popolari (IACP) la proroga vale fino al 31 dicembre 2022, con estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 60%.

Documenti scaricabili

3 modi per richiedere il rimborso delle spese

Da un punto di vista tecnico, il bonus fiscale è una detrazione fiscale che si può trasformare in credito d'imposta di cui sei titolare nei confronti dello Stato.

Con questo Superbonus maturi un credito del 110% sul valore delle spese dei lavori di riqualificazione, che puoi recuperare in 3 modi.

1^ opzione: DETRAZIONI FISCALI

Richiedi il rimborso con la dichiarazione dei redditi.

2^ opzione: CESSIONE DEL CREDITO

Puoi cedere il tuo credito d’imposta alla banca.

3^ opzione: SCONTO IN FATTURA

Chiedi all’impresa lo sconto immediato in fattura.

Il Superbonus 110%  vale su questi interventi, definiti “trainanti”

I primi due interventi riguardano la riqualificazione energetica (Ecobonus), mentre l'ultimo riguarda la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Isolamento termico

L’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie che disperde il calore.

Sostituzione degli impianti di riscaldamento

Puoi sostituire gli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda.

Lavori antisismici

Il Superbonus vale solo se la casa è situata nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Gli interventi che abbiamo appena visto sono definiti “trainanti” perché ti permettono di trascinare all’interno della detrazione del 110% anche altri interventi trainati. Gli interventi trainati contribuiscono anch’essi ad abbassare i consumi energetici dell’edificio, ma in assenza di un intervento trainante godono di detrazioni minori, come previsto nel decreto legge n. 63 del 2013.

 

Le spese per i tuoi lavori devono essere congrue, in base alle soglie massime previste dalla normativa: se gli interventi costano di più, la parte in eccesso non rientra nell’agevolazione fiscale.

Cosa ti offre la tua banca in tema di Superbonus

Cosa ti offre la tua banca in tema di Superbonus

  • Con la cessione del credito alla banca recuperi le spese in un’unica soluzione.
  • Puoi cedere il credito fiscale anche per altri interventi esclusi dal Superbonus
  • Sei tu a scegliere le imprese o i tecnici a cui rivolgerti.
  • Acquisiamo il tuo credito fiscale anche se non chiedi un finanziamento.
  • Oltre che per i privati, abbiamo soluzioni specifiche per condòmini e per le imprese che eseguono i lavori.
  • Se vuoi ottenere il credito fiscale del 110% ti sosteniamo anche nella realizzazione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, quindi, verifica che gli interventi trainanti, uniti a quelli complementari, ti permettano di innalzare l’edificio di almeno due classi energetiche.

  • persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)
  • condomìni
  • istituti autonomi case popolari (IACP)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)
  • Consulta qui il testo di Legge n. 77/2020
  • Consulta qui la pagina web con tutte le informazione dell'Agenzia delle Entrate
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.